Eventi catastrofali

La Legge di conversione del decreto Milleproroghe 2025, impone l’obbligo a far data dal 31 marzo 2025 di stipulare una polizza a copertura degli eventi catastrofali. Le caratteristiche di tali polizze sono specificate nel il DM 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio. In considerazione della delicatezza dell’argomento e delle enormi insidie che ci sono nel caso di inadempienza, ho deciso per la prima volta di scriverTi una mail diversa dai soliti avvisi di scadenza: qualora Tu sia direttamente interessato, o se c’è qualcuno a cui tieni che possa esserlo, ovvero se sei un consulente e vuoi tutelare a Tua volta i Tuoi Clienti.

La legge di conversione del decreto “milleproroghe” 2025 ha sancito un perentorio OBBLIGO DI STIPULA DI UNA POLIZZA A COPERTURA DEGLI EVENTI CATASTROFALI.

A chi è rivolto l’obbligo?

Alle imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese ai sensi dell’articolo 2188 del codice civile.

Che sanzioni sono previste in caso di inadempienza?

Sebbene la normativa non specifichi sanzioni pecuniarie dirette per la mancata stipula delle polizze obbligatorie, le imprese non conformi potrebbero affrontare conseguenze indirette significative (sebbene la legge non le citi espressamente):

  • l’esclusione da contributi pubblici per la ricostruzione post disastro
  • difficoltà nell’accesso al credito
  • esclusione di un’azienda dalla partecipazione a gare pubbliche
  • esclusione da incentivi o finanziamenti pubblici
  • la proroga dei versamenti contributivi
  • l’accesso alla cassa integrazione per i dipendenti

Tale obbligo entrerà in vigore dal 31 marzo p.v.

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Nome e Cognome del titolare o di chi se ne occupa
Piano fuori terra: Un piano di un edificio che si trova completamente sopra il livello del suolo (ad esempio, il piano terra è già un piano fuori terra e i piani superiori).
Piani interrati: Sono i piani di un edificio che si trovano sotto il livello del suolo, parzialmente o completamente (ad esempio cantine o garage sotterranei).
Fabbricato o Porzione di Fabbricato – Valore di ricostruzione: Indica il costo necessario per ricostruire completamente un edificio o una parte di esso, nel caso in cui venga danneggiato o distrutto, tenendo conto dei prezzi attuali di materiali e manodopera (Convenzionalmente rispettando il valore di €1.500,00 al mq) .
Capannoni pressostatici: Strutture gonfiabili che mantengono la loro forma grazie a una pressione dell'aria costante all’interno. Sono spesso usati per coprire campi sportivi o magazzini temporanei.
Aree golenali: Sono le zone di terreno vicino ai fiumi, che possono essere periodicamente allagate in caso di piena. Si tratta di aree naturali di espansione dei corsi d’acqua.
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Piano fuori terra: Un piano di un edificio che si trova completamente sopra il livello del suolo (ad esempio, il piano terra è già un piano fuori terra e i piani superiori).
Piani interrati: Sono i piani di un edificio che si trovano sotto il livello del suolo, parzialmente o completamente (ad esempio cantine o garage sotterranei).
Fabbricato o Porzione di Fabbricato – Valore di ricostruzione: Indica il costo necessario per ricostruire completamente un edificio o una parte di esso, nel caso in cui venga danneggiato o distrutto, tenendo conto dei prezzi attuali di materiali e manodopera (Convenzionalmente rispettando il valore di €1.500,00 al mq) .
Capannoni pressostatici: Strutture gonfiabili che mantengono la loro forma grazie a una pressione dell'aria costante all’interno. Sono spesso usati per coprire campi sportivi o magazzini temporanei.
Aree golenali: Sono le zone di terreno vicino ai fiumi, che possono essere periodicamente allagate in caso di piena. Si tratta di aree naturali di espansione dei corsi d’acqua.

F.A.Q.

L’obbligo assicurativo si applica a:

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia, fatta esclusione per gli imprenditori agricoli.
  • Le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese.
  • I M P O R T A N T E: cosa si intende per imprese? Il Decreto 30 gennaio 2025, n. 18 – all’art. 1, capoverso “a” (Definizioni e ambito di applicazione) definisce come assicurato : “l’impresa con sede legale in Italia e le  imprese aventi sede legale  all’estero  con  una  stabile  organizzazione  in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro  delle  imprese  ai  sensi dell’articolo 2188 del codice civile (…omissis…)”.

Devono essere assicurati i seguenti beni aziendali:

  1. TERRENI;
  2. FABBRICATI e relativi impianti;
  3. MACCHINARI, IMPIANTI ed ATTREZZATURE.

Non rientrano nell’obbligo assicurativo:

  • le merci;
  • i fermi di attività;
  • i mezzi di trasporto iscritti al PRA.
  • qualsiasi altro bene non previsto nell’elenco precedente.

La copertura obbligatoria riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali dell’attivo patrimoniale, ovvero:

  • Fabbricati (incluse le opere murarie e gli impianti pertinenziali, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento).
  • Impianti e macchinari (sia generici che specifici).
  • Attrezzature industriali e commerciali.

Il decreto stabilisce che i rischi considerati catastrofali ai fini dell’obbligo assicurativo sono:

  • Terremoti;
  • Alluvioni, inondazione ed esondazione;
  • Frane.

Le aziende devono stipulare una copertura assicurativa che garantisca un indennizzo minimo secondo la tabella sotto riportata: 

  • Fino a 1.000.000 € di somme assicurate deve essere garantito il 100%. Resta a carico dell’assicurato il 15% del danno subito.
  • Da 1.000.001 a 30.000.000di somme assicurate limite indennizzo minimo non inferiore al 70% della somma assicurata. Resta a carico dell’assicurato il 15% del danno.
  • Oltre 30.000.000 € ed in ogni caso per le aziende con fatturato oltre i 150 mil e oltre i 500 dipendenti nessun livello minimo di copertura obbligatorio.

Per la determinazione della fascia di appartenenza si considera il totale complessivo delle ubicazioni dell’assicurato.

La normativa non impone tariffe di legge. Come già accade il rischio viene valutato per geolocalizzazione dei beni, vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività), misure di prevenzione adottate dall’azienda.

Sebbene la normativa non specifichi sanzioni pecuniarie dirette per la mancata stipula delle polizze obbligatorie, le imprese non conformi potrebbero affrontare conseguenze indirette significative. L’art.24, comma 2 del D.D.L. prevede conseguenze sull’«assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali». Tuttavia la chiave di lettura che da più fonti è stata data in ordine a tale inadempienza fa desumere quanto segue:

  • le imprese non conformi potrebbero affrontare conseguenze indirette significative. Tra queste, l’esclusione da contributi pubblici per la ricostruzione post-disastro.
  • Le aziende inadempienti potrebbero avere potenziali difficoltà nell’accesso al credito, poiché le istituzioni finanziarie potrebbero richiedere prove di adeguata copertura assicurativa come condizione per l’erogazione di finanziamenti.
  • La mancanza di una polizza assicurativa può effettivamente escludere un’azienda dalla partecipazione a gare pubbliche, ad esempio: in base al Codice degli Appalti Pubblici (D.Lgs. 50/2016), la mancata dimostrazione di una copertura assicurativa obbligatoria può costituire una causa di esclusione. Questo è particolarmente vero per le gare che richiedono la stipula di assicurazioni per danni da incendio, alluvione, frane, o sismi, dove la sicurezza e la protezione contro i rischi sono requisiti essenziali.
  • Esclusione da incentivi o finanziamenti pubblici: alcuni incentivi pubblici, come quelli per l’innovazione, la sostenibilità o la ristrutturazione delle infrastrutture, potrebbero prevedere come condizione necessaria la stipula di una polizza assicurativa. La mancanza di una copertura adeguata potrebbe escludere l’azienda dalla possibilità di partecipare a questi programmi di finanziamento o agevolazione fiscale.
  • La proroga dei versamenti contributivi;
  • L’accesso alla cassa integrazione per i dipendenti.
  • nelle imprese più strutturate, potrebbero scattare le responsabilità delle cariche apicali nei confronti dei soci (come può essere nel caso dell’articolo 2392 del Codice civile per le società di capitali).” Sole24Ore del 19 settembre 2024, di Maurizio Hazan
  • Dal 31 marzo in avanti ci sarà una oggettiva difficoltà di arginare, nel caso di mancata stipula di un contratto assicurativo, l’Impatto economico dell’evento catastrofale ai terreni, ai fabbricati e relativi impianti ai macchinari, impianti ed attrezzature senza il supporto dello Stato o di una Compagnia di Assicurazione

La normativa non impone tariffe di legge. Come già accade il rischio viene valutato per geolocalizzazione dei beni, vulnerabilità dei beni assicurati (quindi settore di attività), misure di prevenzione adottate dall’azienda.

Il Broker Assicurativo, secondo il Codice delle Assicurazioni Private, è definito come “un intermediario che, operando nell’interesse esclusivo del cliente, svolge attività di consulenza per la stipula di contratti di assicurazione(art. 109 Legge 29 ottobre 2003, n. 273).

In questo nuovo scenario la consulenza di un Broker, che è parte terza rispetto alle Imprese Assicuratrici, può essere nevralgica per l’imprenditore poiché lo supporta nella scelta della migliore soluzione nel rapporto qualità/prezzo.

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