Sei un ingegnere, un architetto, un geometra, o un perito industriale?

La tua professione richiede aggiornamento continuo, competenza, precisione ed anche la conoscenza delle migliori soluzioni offerte dal mercato, ma anche un partner assicurativo che sia esattamente come te nel proprio ambito, per affiancarti nella scelta della polizza assicurativa che più di altre sia cucita su misura suoi tuoi bisogni, al fine di blindare al miglior prezzo la tua progettualità ed il tuo patrimonio.

COSA POSSIAMO PROPORTI

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Con oltre 15 anni di esperienza come consulente di fiducia O.I.B.A. (Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari), abbiamo acquisito una competenza e conoscenza approfondita delle specifiche dinamiche ed esigenze del settore delle professioni tecniche. La nostra esperienza sul campo ci ha permesso di diventare un punto di riferimento a livello locale, offrendo soluzioni assicurative su misura che rispondono con precisione alle necessità degli ingegneri e dei professionisti del settore. La nostra competenza e la nostra presenza consolidata ci permettono di garantire una consulenza altamente qualificata, sempre orientata alla protezione e al benessere dei nostri clienti.

I NOSTRI NUMERI
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F.A.Q.
  • il Decreto Legge 24 gennaio 2012 nr.1, all’art. 9, comma 3, ha sancito inoltre che “Il professionista deve …omissis… dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico …omissis… indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, il relativo massimale ed ogni variazione successiva”.
  • vi sono pareri che identificano nel mancato adempimento di tale prescrizione la possibilità che sia mossa eccezione a mente dell’art. 1460 c.c.

Alla Compagnia che ci assicura al momento dell’insorgenza del sinistro o della circostanza affinché tenga in copertura l’eventuale richiesta di risarcimento che dovesse successivamente insorgere.

Se nel frangente cambia il mio assicuratore? Il nuovo assicuratore non coprirà sinistri e/o circostanze già noti antecedentemente alla stipula artt. 1892 – 1893 c.c.

  • piano nazionale transizione digitale 5.0;
  • perizie e stime immobiliari per conto di istituti di credito o bancari;
  • membro di organismo di vigilanza (D.lgs 231/01);
  • consulente rifiuti ADR;
  • ingegneri chimici (vanno identificate le attività svolte);
  • opere ad alto rischio (ponti, dighe, parchi giochi, ecc.);
  • colpa grave per incarichi pubblici o di enti pubblici non economici;
  • Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs 81/08;
  • Attività relative a impianti di energia rinnovabile;
  • Costi di riprogettazione e varianti in ambito di Opere Pubbliche (ex Legge Merloni).

Solitamente i casi più frequenti sono:

  • infortuni in cantiere, ove siate coinvolti come CSP/CSE o DL;
  • Segnalazione di difetti o malfunzionamenti (concreti o presunti) nei quali può essere coinvolto il vostro ruolo;
  • Riserve nei SAL in relazione alle quali può essere coinvolto il vostro ruolo;
  • Procedimenti di verifica del GSE ove la vostra attività sia stata coinvolta;
  • Il classico caso in cui il Cliente non vuole pagare la parcella professionale, di fatto è consuetudine che, a fronte della ingiunzione di pagamento per ottenere un legittimo compenso, il Cliente contesti errori (spesso inesistenti).

La richiesta di risarcimento o una delle circostanze in precedenza indicate, anche se la richiesta riguarda un altro socio, in virtù della responsabilità solidale esistente fra gli associati

Il danno patrimoniale è quello che comporta una perdita economica. Può essere essenzialmente di due tipi: spese necessarie per riparare il danno (il cosiddetto danno emergente) ovvero impossibilità di produrre reddito (il lucro cessante). Ove venga riconosciuto il diritto del reclamante, questi due elementi saranno tenuti in considerazione per quantificare l’entità di un eventuale risarcimento.

Esempio di PERDITE PATRIMONIALI:

  • Mancata rispondenza delle opere, mancato rispetto di norme, interruzione di attività…
  • Perdita del diritto ad aderire ad un bonus o ad un beneficio fiscale da parte del committente, derivante da errore o omissione del tecnico asseverante
  • L’apertura di un nuovo albergo subisce un grosso ritardo a causa di un errore da parte del D.L. Il committente fa una richiesta di un risarcimento danni in ragione della perdita di profitto.

La Claims Made (traducibile con “a richiesta fatta”), è uno dei due regimi ai quali può essere assoggettate le polizze, ma è quello che va per la maggiore negli ultimi quindici/venti anni in ambito assicurativo. Con esso l’assicuratore si impegna a mantenere indenne l’assicurato se la RICHIESTA di risarcimento del terzo danneggiato (e non necessariamente l’evento) è pervenuta in costanza di polizza, ovvero:

Il CNI ha preso posizione in ordine al delicato rischio della responsabilità solidale, con diverse circolari fra le quali la 804/XVIII Sess. 2016, sensibilizzando gli iscritti sulla necessità che tale rischio sia ben assicurato.

Art. 2055 Codice Civile – Responsabilità solidale

Se il fatto dannoso è imputabile  a più persone, tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno.  Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall’entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.

Il terzo danneggiato può scegliere indifferentemente di agire contro di me per farsi liquidare l’intero danno, a prescindere dal grado di mia responsabilità (piuttosto che agire verso committente, progettisti, impresa, fornitori, collaudatori, responsabili per la sicurezza, manutentori, ecc.).

  1. La clausola – denominata deeming clause – che obbliga l’Assicuratore che opera in Claims Made ad accettare le denunce cautelative come sinistri regolarmente denunciati. In pratica questa clausola tiene in copertura anche le richieste di risarcimento pervenute dopo la scadenza della polizza che siano conseguenti e/o collegate a “circostanze” che siano state denunciate in corso di vigenza della polizza stessa. Infatti, al contrario delle polizze tradizionali del mercato italiano con le quali è possibile aprire un sinistro solo in caso di esistenza di una vera e propria richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato, con le polizze All Risk, di modello anglosassone, la denuncia da parte dell’Assicurato è prevista anche prima della concreta formalizzazione della “richiesta di risarcimento” estendendosi anche a tutte quelle “circostanze” che siano tali da far oggettivamente presumere che la richiesta di risarcimento arriverà in un futuro più o meno prossimo. In questo caso il momento di apertura del sinistro risulterà essere quello della denuncia della relativa circostanza in corso di vigenza della polizza e quindi la richiesta di risarcimento sarà in copertura anche se pervenuta dopo la scadenza della polizza stessa.
  2. La clausola continuous cover, clausola che obbliga gli Assicuratori ad indennizzare l’Assicurato anche per le richieste di risarcimento derivanti da circostanze note precedentemente alla decorrenza della polizza e non denunciate, purché vi sia continuità di copertura con polizze Lloyd’s emesse per il tramite dello stesso sottoscrittore e che tale mancata denuncia agli Assicuratori non sia imputabile a dolo dell’Assicurato

Ti invito a riflettere su quali siano le caratteristiche di un contratto che ritieni ti possano manlevare in maniera efficace dalle conseguenze economiche derivanti da una richiesta di risarcimento danni:

  • Nel caso in cui non abbia identificato in modo chiaro il “perimetro” entro il quale la copertura è necessario sia prestata.
  • Ove abbia acquistato un massimale idoneo, rispetto al rischio professionale corso;
  • abbia una retroattività sufficiente a coprire errori pregressi;
  • Ove la portata della garanzie della polizza acquista non siano idonee, ad esempio se escludono la responsabilità solidale;
  • Ove non abbia ben compreso in maniera chiara cosa è escluso e quali sono le attività che svolgo che potrebbero non essere assicurate;
  • se per alcuni danni esistono dei sottolimiti (c.d. sottomassimali).
  • bisogna comprendere se esistono ed in che misura franchigie e scoperti.
  • che siano coperti i danni patrimoniali e non patrimoniali diretti, indiretti e/o consequenziali
  • Ove non attivi la polizza nei modi e nei tempi previsti dal contratto;
  • Nel caso in cui faccia dichiarazioni false o reticenti, art.1892 e 1893 cc.;
  • Nel caso in cui non operi il principio di terzietà
  • dal 13 agosto 2013 è entrato in vigore l’obbligo della stipula di una polizza di RC Professionale. In particolare l’art.5 del DPR 137/2012, in attuazione dell’art. 3, comma 5, lettera e, del D.L. 138/11, sancisce che a tutela del Cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale“.
  • è soggetto all’obbligo di stipula chiunque, anche occasionalmente, presti la propria opera professionale in forma autonoma (circ. centro studi CNI)
  • la mancata stipula della polizza comporta un illecito disciplinare

Esistono due formule sul mercato assicurativo:

  1. Polizza rischi nominati: tipica del mercato assicurativo italiano. Vengono coperte tutte le garanzie espressamente nominate. Ha una strutturazione più complessa e rigida che non si adatta automaticamente nel caso in cui cambino norme, solitamente prevede massimali e sottomassimali (ovvero delle riduzioni del massimale operante per alcune garanzie). Su questa tipologia di polizza l’onere della prova è in capo al cliente.
  2. Polizza ALL RISKS (tutti i rischi): tipica del mercato anglosassone. Garantisce eventuali danni arrecati a terzi derivanti dall’esercizio di attività previste dalle Leggi e dai Regolamenti che disciplinano la professione di ingegnere ed architetto, ad eccezione di quanto esplicitamente escluso dal contratto, ovvero garanzie non attivate al momento della stipula. In caso di controversia, ove si è assicurati con una polizza ALL RISKS vi sarà il massimo grado di tutela, poiché vi è l’inversione dell’onere della prova: è l’assicuratore a dover dimostrare che il danno non rientra in garanzia, non l’assicurato (come invece nelle polizze a rischi nominati). Inoltre se cambia una legge o un regolamento la polizza ALL RISKS automaticamente la recepisce.

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